La verifica della congruità dell’ offerta va effettuata anche se il costo del lavoro è riferito a collaboratori autonomi dell’ offerente e non ai suoi dipendenti.
Lo ha precisato la prima sezione del Tar Sardegna con la pronuncia n. 94 del 5 febbraio 2019 in merito a una aggiudicazione di una gara rispetto alla quale la commissione giudicatrice aveva rilevato come incongrua la migliore offerta, mentre il responsabile unico del procedimento l’ aveva invece giudicata congrua, aggiudicando l’ appalto. Era accaduto che un candidato aveva presentato un’ offerta in cui il costo del lavoro era stato calcolato sulla base dei contratti di lavoro non dipendente che lo stesso aveva stipulato con dei consulenti esterni (partite Iva) e con i quali aveva contrattato il compenso. I giudici hanno rilevato che la stazione appaltante, pur non potendo sindacare le modalità di organizzazione interna di un operatore economico, né imporre determinati tipi contrattuali in luogo ad altri, nel giudizio di verifica della possibile anomalia di un’ offerta, se occorre valutare la congruità del costo del lavoro (e quindi la congruità e serietà dell’ offerta) nei casi in cui non sia possibile fare un immediato riferimento agli importi dei contratti collettivi nazionali, deve comunque valutare la corretta determinazione del costo del lavoro anche con strumenti diversi. Il Tar non condivide, quindi, la tesi per cui non si poteva effettuare la verifica di congruità perché tra l’ impresa e il prestatore d’ opera di lavoro non dipendente esisteva soltanto la libera contrattazione del compenso. Nella sentenza si legge che, premesso che il Jobs act non ha dettato disposizioni specifiche sul compenso dei lavoratori autonomi, rimane il fatto che anche nei confronti dell’ operatore economico che decide di utilizzare collaboratori che non sono lavoratori subordinati, la stazione appaltante non è esentata da qualsiasi giustificazione in ordine al costo di tali collaboratori nell’ offerta che ha presentato. Tutto da capire rimane il parametro da utilizzare per la verifica in concreto della congruità del costo del lavoro (autonomo).
A cura di Italia Oggi pag.42 del 22/02/2019 – autore ANDREA MASCOLINI
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