Entro i 5.000 euro le amministrazioni non hanno l’ obbligo di utilizzare le piattaforme telematiche per l’ acquisto di beni e servizi, ma devono fare particolare attenzione per evitare frazionamenti di appalti di maggior valore.

Il documento posto in consultazione dall’ Autorità nazionale anticorruzione per l’ adeguamento delle linee guida sugli affidamenti sottosoglia pone l’ attenzione sulla modifica apportata all’ articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 dall’ articolo 1, comma 130 della legge 145/2018, con l’ innalzamento della soglia di franchigia, nell’ ambito della quale le amministrazioni pubbliche possono fare a meno di utilizzare il Mepa o le piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali. Nelle linee guida n. 4 l’ Anac aveva individuato il valore determinato dal comma 450 dal 2016 (1.000 euro) come dato dimensionale di riferimento per gli acquisti di modesto importo, in ordine al quale era possibile non applicare il principio di rotazione. Nella relazione accompagnatoria alle modifiche delle linee guida, l’ Autorità evidenzia come, in base alla modifica della disposizione con il nuovo valore apportata dalla legge di bilancio 2019, debba essere valutata l’ opportunità di innalzare a 5.000 euro anche la soglia introdotta nelle linee guida n. 4 con riferimento all’ obbligo di rotazione, chiarendo che la modifica comporterebbe sicuramente una semplificazione, ma al tempo stesso, avrebbe un impatto significativo su un numero estremamente elevato di affidamenti di piccolo importo: l’ Anac individua in circa quattro milioni il numero medio annuo di affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. La nuova soglia contenuta nel comma 450 dell’ articolo 1 della legge 296/2006 ha anche un’ implicazione operativa molto rilevante dato che innalza il valore di riferimento entro il quale le amministrazioni non sono tenute a utilizzare il Mepa o comunque le piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali o altri mercati elettronici. La particolare franchigia non è toccata nemmeno dall’ obbligo generale di utilizzo di strumenti informatici per le comunicazioni e lo scambio di informazioni previsto dal 18 ottobre 2018 dall’ articolo 40, comma 2 del Dlgs 50/2016 per tutte le procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici (quindi anche per quelle sottosoglia). L’ Anac, con il comunicato del presidente del 30 ottobre 2018, aveva chiarito come l’ obbligo dettato dall’ articolo 40 non incidesse sulle procedure effettuate per acquisti entro i 1.000 euro che potevano quindi essere gestite dalle amministrazioni con soluzioni diverse dalle piattaforme. L’ innalzamento della soglia con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2019 amplia lo spazio nell’ ambito del quale le amministrazioni possono operare per l’ acquisto di beni e servizi con strumenti più flessibili (ad esempio, gestendo con la posta elettronica certificata le richieste di preventivi e la formazione dei contratti con il metodo dello scambio delle lettere secondo gli usi del commercio). Il ministero delle Infrastrutture, r ispondendo a un quesito posto da una stazione appaltante, in una Faq del 20 gennaio di quest’ anno conferma sia l’ interpretazione resa dall’ Anac sia l’ obbligo di utilizzo del Mepa o di altre piattaforme telematiche oltre i 5.000 euro, quindi anche nella fascia dell’ affidamento diretto sino ai 40.000 euro.

A cura di Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore) del 21/02/2019 – autore ALBERTO BARBIERO